L'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi in genere siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro residenza.
- I soggiorni per scopi di lavoro sono esenti dall`imposta di soggiorno.
- Sono pure esenti dall`imposta di soggiorno i cittadini emigrati iscritti nell`anagrafe degli italiani residenti all`estero.
- I proprietari, usufruttuari, i locatari e i comodatari di alloggi siti nel territorio comunale i quali siano stati utilizzati nel corso dell`anno per temporanea dimora a scopo turistico sono obbligati a presentare apposita denuncia al comune e a pagare l`imposta di soggiorno corrispondente.
Nella denuncia l`interessato deve indicare le caratteristiche dell`immobile. La giunta comunale ai fini dell`applicazione dell`imposta provvede poi all`assegnazione dell`immobile ad una delle quattro categorie tariffarie in ragione della ubicazione, della qualità e delle dotazioni dell`immobile.
Contro la deliberazione della giunta comunale è ammesso ricorso alla giunta provinciale.
La denuncia deve essere fatta entro il 31 dicembre dell`anno in corso e si presume valida per gli anni successivi fino alla presentazione di una nuova denuncia. In ogni caso devono essere sempre denunciati i miglioramenti che determinano una diversa classificazione degli immobili.
- L`imposta di soggiorno è dovuta annualmente ed è composta di un`imposta base riferita alla categoria e un`imposta aggiuntiva commisurata per categoria e metro quadrato di superficie utile di ogni unità abitativa.
- L`imposta di soggiorno si applica indipendentemente dal numero delle persone alloggiate e dal numero dei pernottamenti. Limitatamente agli aloggi presi in locazione o in comodato l`imposta è commissurata al periodo di effettivo uso degli stessi.
Per ulteriori informazioni su tariffe, calcolo e pagamento dell`imposta di soggiorno si rivolga al Suo Comune di residenza.
Maggiori informazioni su www.gvcc.net